Comune di Verona – Circolazione limitata per i veicoli non catalizzati anno 2007/2008
Il comune di Verona ha imposto la circolazione limitata dei veicoli non catalizzati nel periodo che va dal 19 novembre 2007 al 24 aprile 2008, secondo le modalità riportate su questa pagina nel portale del comune.
Di seguito riportiamo il testo integrale:
Dal 19 novembre 2007 al 24 aprile 2008
Quando non si può circolare
E’ stato disposto il fermo del traffico nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nei seguenti periodi:
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dal 19 novembre al 14 dicembre 2007
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dal 7 gennaio al 24 aprile 2008
con esclusione delle festività infrasettimanali.
Chi non può circolare
Non possono circolare:
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i veicoli a benzina “non catalizzati”, cioè non omologati ai sensi della direttiva 91/44/CE e successive direttive (Euro 0) e non adibiti a servizi e trasporti pubblici
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i veicoli diesel non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE, o i “veicoli commerciali leggeri” non conformi alla direttiva 96/69/CE e successive direttive (Euro 0 ed Euro 1) e non adibiti a servizi e trasporti pubblici
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i motoveicoli e ciclomotori a due tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e non adibiti a servizi e trasporti pubblici
Chi può circolare
Possono circolare:
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i veicoli a benzina catalizzati almeno euro 1, cioè le autovetture generalmente immatricolate dal 1/1/1993 che hanno la marmitta catalitica e l’alimentazione a iniezione;
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i veicoli a benzina e diesel catalizzati almeno Euro 2, cioè gli autoveicoli immatricolati generalmente a partire dal 1 gennaio 1997, e i “veicoli commerciali leggeri” dal 1 ottobre 1998;
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i motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi; quelli a due tempi almeno Euro 1, cioè ciclomotori e motocicli conformi alla direttiva 97/24 CE cap. 5 e successive.
Possono circolare anche le categorie di veicoli escluse dall’applicazione dell’ordinanza
(v. Circolazione limitata per i veicoli non catalizzati: deroghe)
Dove non si può circolare
Le disposizioni si applicano a tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:
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Tangenziale Est (da Via Valpantena all’altezza dello svincolo di Poiano fino al raccordo verso il casello autostradale di Verona Est e la vicina Tangenziale Sud);
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Tangenziale Sud (dal raccordo del casello autostradale di Verona Est sino a quello del casello di Verona Nord);
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tratti autostradali ricadenti in territorio comunale;
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itinerario di indirizzo alla Fiera di Verona, limitatamente al seguente percorso: uscita dalla tangenziale sud, casello Autostradale di Verona Sud, viale delle Nazioni, largo del Perlar, viale del Lavoro fino al piazzale della Fiera, per il percorso più breve (in andata e ritorno) compresa l’area di parcheggio di via Scopoli;
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itinerario di indirizzo verso i parcheggi dello Stadio comunale “Marcantonio Bentegodi” e del Palazzetto dello Sport “Città di Verona” limitatamente al seguente percorso: casello autostradale di Verona Nord lungo la mediana di Verona con uscita obbligatoria allo svincolo che conduce ai parcheggi dello Stadio (in andata e ritorno).
Sanzioni
Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 7, commi 1-lett. b) e 13 del D.Lgs. 285/92 – “Nuovo Codice della Strada” (da euro 74,00 a euro 296,00)
Tags: Direttive Antinquinamento
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