Comune di Verona – Circolazione limitata per i veicoli più inquinanti 2016-2017
Con Ordinanza n.51 del 22 dicembre 2016 il Sindaco ha stabilito di implementare le misure emergenziali già approvate, per contenere i fenomeni acuti di inquinamento atmosferico (in particolare quello da polveri sottili PM10) attraverso:
modifiche che entrano in vigore
dal 27 dicembre 2016
- estensione del blocco alla circolazione nel periodo dal 27 dicembre 2016 al 3 febbraio 2017 a:
– veicoli a benzina Euro 1
– ciclomotori e motoveicoli Euro 1 - sospensione della finestra di libera circolazione per le no kat durante le festività natalizie
Il divieto di circolazione in vigore dal 17 ottobre 2016 su tutto il territorio comunale riguarda i veicoli più inquinanti:
- autovetture a benzina euro 0
(ed euro 1 solamente dal 27 dicembre 2016 al 3 febbraio 2017) - autovetture a diesel euro 0, euro 1 e euro 2
- motocicli e ciclomotori euro 0
(ed euro 1 solamente dal 27 dicembre 2016 al 3 febbraio 2017)
Le limitazioni si applicano dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 17.30 escluse le festività infrasettimanali.
Il fermo del traffico è previsto fino al 31 marzo 2017.
I veicoli dei pensionati in bassa fascia di reddito (ISEE inferiore a 16.700 euro), potranno circolare muniti di titolo autorizzatorio e di copia dell’attestato ISEE in corso di validità.
» Quando non si può circolare
» Chi non può circolare
» Chi può circolare
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» Dove si può circolare
» Sanzioni
» Deroghe
» Titolo autorizzatorio o autocertificazione
Quando non si può circolare
Il divieto di circolazione dei veicoli più inquinanti, nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 17.30, (libera circolazione dalle 12 alle 14) riguarda il seguente periodo:
dal 17 ottobre 2016 al 31 marzo 2017
con esclusione delle festività infrasettimanali.
Chi non può circolare
Non possono circolare:
- veicoli a benzina euro 0 non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CE e successive direttive, non adibiti a servizi e trasporti pubblici
- veicoli a benzina euro 1 (non omologati ai sensi delle direttive 51/542/CEE punto 6.2.1.B, 94/12/CE e successive direttive) non adibiti a servizi e trasporti pubblici: nel periodo compreso tra il 27 dicembre 2016 e il 3 febbraio 2017
- veicoli diesel euro 0, euro 1 ed euro 2, non omologati ai sensi della direttiva 98/69/CE così come individuati dal Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 s.m.i. in particolare dalla lettera a) alla lettera n) e successive direttive, non adibiti a servizi e trasporti pubblici
- motoveicoli e ciclomotori, non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, il cui certificato di circolazione o di idoneità
tecnica si stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come da artt. 52 e 53 del Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici (vedi Come orientarsi tra le direttive Euro) - motoveicoli e ciclomotori euro 1 (vale a dire non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE cap. 5 fase II e successive direttive) non adibiti a servizi e trasporti pubblici: nel periodo compreso tra il 27 dicembre 2016 e il 3 febbraio 2017
Chi può circolare
Possono circolare:
veicoli a benzina almeno euro 1, cioè le autovetture generalmente immatricolate dall’1/01/1993, tranne dal 27 dicembre 2016 al 3 febbraio 2017
veicoli diesel almeno euro 3, cioè le autovetture generalmente immatricolate dall’1/01/2001
motoveicoli e ciclomotori almeno euro 1, conformi alla direttiva 97/24 CE, tranne dal 27 dicembre 2016 al 3 febbraio 2017
Possono circolare anche le categorie di veicoli escluse dall’applicazione dell’ordinanza
(vai alle deroghe).
Anche i veicoli sottoposti con esito positivo al controllo dei gas di scarico in sede di revisione obbligatoria periodica del mezzo sono soggetti alle presenti misure di limitazione della circolazione stradale.
Dove non si può circolare
Le disposizioni si applicano a tutto il territorio comunale, con le eccezioni sotto riportate.
Dove si può circolare
E’ consentita la circolazione esclusivamente sui seguenti tratti stradali:
Tangenziale Est (da Via Valpantena all’altezza dello svincolo di Poiano fino al raccordo verso il casello autostradale di Verona Est e la vicina Tangenziale Sud)
Tangenziale Sud (dal raccordo del casello autostradale di Verona Est sino a quello del casello di Verona Nord)
tratti autostradali ricadenti in territorio comunale
itinerario verso la Fiera di Verona, limitatamente al seguente percorso: uscita dalla tangenziale sud, casello Autostradale di Verona Sud, viale delle Nazioni, largo del Perlar, viale del Lavoro fino al piazzale della Fiera, per il percorso più breve (in andata e ritorno) compresa l’area di parcheggio di via Scopoli
itinerario verso i parcheggi dello Stadio comunale “Marcantonio Bentegodi” e del Palazzetto dello Sport “Città di Verona” limitatamente al seguente percorso: casello autostradale di Verona Nord lungo la Mediana di Verona con uscita obbligatoria allo svincolo che conduce ai parcheggi dello Stadio (in andata e ritorno)
Sanzioni
Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, introdotto dall’art. 2 della Legge n. 120/2010 “Diposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada”, che prevede il pagamento di una somma da 164 euro a 663 euro.
Nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.
Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/200.
Articolo originale sul sito del Comune di Verona:
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=53386
Tags: Direttive Antinquinamento
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