Verona - Circolazione limitata per i veicoli più inquinanti: deroghe

Comune di Verona – Circolazione limitata per i veicoli più inquinanti: deroghe

Sono escluse dal divieto, e quindi possono circolare, le seguenti categorie di veicoli:

  1. autoveicoli ad emissione nulla, cioè con motore elettrico
  2. autoveicoli con motore ibrido, elettrico e termico
  3. autoveicoli con motore alimentato a metano o g.p.l.
  4. autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio
  5. veicoli che effettuano car pooling, ossia trasportano almeno tre persone a bordo se omologati a quattro o più posti, oppure con due persone a bordo se omologati a due posti
  6. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato, da provarsi con documento di trasporto
  7. veicoli al servizio di portatori di handicap, muniti di contrassegno, e di soggetti affetti da gravi patologie, debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti (strutture ospedaliere e commissioni ASL), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse
  8. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure e analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso
  9. veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell’Ente per cui operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo, nonché veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio)
  10. veicoli di servizio e i veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, i Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, le Forze Armate, gli altri Corpi armati dello Stato
  11. veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
  12. veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
  13. veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento e inumazione delle salme
  14. veicoli utilizzati per assicurare i servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio)
  15. veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione
  16. veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all’andata e al ritorno
  17. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione
  18. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro e viceversa per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio
  19. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1^ fermata  (distante non meno di 900 metri) del servizio di trasporto pubblico di linea con le modalità previste dal titolo autorizzatorio
  20. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione  per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio
  21. veicoli partecipanti ai cortei del carnevale
  22. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registi storici, e ai veicoli con targa A.S.I. o di Registro esposta
  23. veicoli classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, nell’ambito della regolare pratica agronomica
  24. veicoli con targa estera intestati a persone residenti all’estero
  25. veicoli di pensionati in bassa fascia di reddito (ISEE inferiore a 16700 euro), muniti di titolo autorizzatorio e di copia dell’attestato ISEE in corso di validità.

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