applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli

Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli

Alcuni chiarimenti in merito all’applicazione di pellicole adesive oscuranti sui cristalli dei veicoli.

Il codice della Strada non si pronuncia esplicitamente sul tema: gli articoli 71 e 79 dicono genericamente che i vetri devono garantire la sicurezza delle vetture e dei passeggeri, ed essere conformi alle caratteristiche stabilite del Ministero dei Trasporti. Per le vetture con vetri oscurati di serie, l’omologazione è curata dal produttore

La circolare ministeriale dell’8/5/2002 (n.1860/M360) consente l’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli con delle precisazioni:

  1. Le pellicole possono essere installate solo sui vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore (sul lunotto la pellicola è ammessa solo se il veicolo è dotato di retrovisori esterni su ambo i lati).
  2. Sulle stesse deve essere apposto il marchio identificativo del costruttore.
  3. Le pellicole devono possedere un certificato di omologazione rilasciato da un Paese della comunità europea ed essere approvate per il tipo di vetro su cui sono state applicate.
  4. L’installatore dovrà certificare che il vetro ovviamente di tipo omologato, abbia lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.
  5. L’installazione non comporta la modifica delle caratteristiche di cui all’art. 78 CdS e non necessita di visita e prova.
  6. Per essere a norma le pellicole devono venire montate da personale qualificato che dopo il montaggio rilasci la documentazione.

Di seguito riportiamo il testo della circolare:

DIPARTIMENTO PERI TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

PROT. N. 1680M360

OGGETTO: Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli

Pervengono richieste di chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in merito all’applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellicole adesive sui vetri dei veicoli.

Al riguardo, si osserva quanto segue:

La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l’omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti, né risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso.

Tuttavia, nell’ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l’approvazione di dette pellicole nonché la loro installazione sui vetri dei veicoli.

Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie.

Non c’è dubbio, d’altra parte, che secondo i principi di libera circolazione delle merci, così come stabilito dall’art. 28 del Trattato CEE, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo sp’azio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie.

Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l’applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:

1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;

2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all’estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L’installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.

Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza ). 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non è consentita l’applicazione delle pellicole in argomento né sul parabrezza né sui vetri laterali anteriori; inoltre, l’applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i lati.

E’ appena il caso di precisare che l’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della strada.

IL DIRETTORE GENERALE (dott. Giorgio Berruti)

 

 

 

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